Capita purtroppo che periodicamente i fatti di cronaca nera riportino attenzione sull'argomento della legittima difesa. Capita anche, a peggiorare la situazione, che si scateni il fenomeno delle fake news e dello sciacallaggio di parte che punta a raffigurare una situazione in cui l'onesto cittadino è privato del diritto della legittima difesa a vantaggio del criminale a cui si vuole far trovare il paese del bengodi. Ma è davvero così?
Come stanno davvero le cose.
Nessuno vuole qui negare il fatto che ci siano episodi che gridano vendetta, dove tutti avremmo voluto un finale diverso, migliore, a situazioni che non dovrebber neppure verificarsi.
Quello che teniamo però a sottolineare, è che come prepper non possiamo lasciarci trasportare dalla vox-populi, dal facile sensazionalismo dozzinale di paese. Soprattutto non dobbiamo cadere nella trappola di quanti vogliono manipolare le informazioni per fomentare l'indignazione ed il malcontento.
Conoscere cosa dicono davvero le leggi è la prima forma di autodifesa. Così come in passato abbiamo fatto piazza pulita del "mito delle 4 dita" per i coltelli, vogliamo ora andare a vedere cosa dice davvero la legge riguardo alla legittima difesa, per sapere come far falere tutti i nostri diritti legalmente.
Il principio della legge
L'articolo 52 del codice penale riconosce il sacrosanto diritto del cittadino a provvedere alla sicurezza propria, dei propri cari e anche degli sconosciuti (difesa altruistica) nel caso in cui vi sia un pericolo imminente e non ci sia la possibilità di rivolgersi all'autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo.
Art #52 Codice Penale
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614 (ndr: "Violazione di domicilio), primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
La legge quindi riconosce il diritto alla difesa del cittadino, soprattutto quando è aggredito all'interno della propria abitazione o luogo di lavoro e quando è presente una minaccia obiettiva ed imminente alla persona. In questi casi, il criterio di proporzionalità è presupposto, ovvero non è necessario dimostralo, salvo vi siano circostanze sufficienti a dimostrare che questa proporzionalità è stata violata (ad esempio se si infierisce o se il pericolo è cessato perchè il malvivente si allontana).
Legittima difesa putativa
Fino a qui, la legge ci permette di reagire in modo consono quando si ha la condizione di un pericolo reale, contingente ed imminente. Ma la legge non è restrittiva e vincolante su questo punto. Esiste anche la legittima difesa putativa, ossia quella forma di difesa che si attua quando un pericolo non è obiettivamente reale, ma viene in buona fede e per errore supposta tale da chi la mette in atto. E' giustamente necessario che vi siano almeno gli estremi tali da giustificare questo errore e legittimare nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta.
Un esempio potrebbe essere quello di un negoziante rapinato con un'arma giocattolo dall'apparenza realistica: la minaccia non è reale, si tratta di un bluff, ma le circostanze giustificano il fatto che il negoziante creda di essere in pericolo di vita (stante che lo scopo del bluff è appunto questo) e quindi possa reagire.
Allo stesso modo la vittima di uno scherzo potrebbe avere una reazione difensiva tale da ferire o danneggiare chi lo sta prendendo in giro senza per questo essere colpevole. Diversamente non basta una minaccia, uno sguardo storto o la generica sensazione non supportata da fatti reali seppur ingannevoli.
Quando non vale.
Non si può parlare più di legittima difesa nei casi in cui vengano a mancare le condizioni obiettive necessarie per poterla definire tale. Per fare alcuni esempi reali o quasi non ci si può appellare alla legittima difesa se:
- si va a cercare di proposito il ladro
- si spara ad un ladro dal balcone di casa o da altra posizione protetta e distante
- si insegue il ladro che scappa (con e senza refurtiva)
- si eccede nell'azione oltre al necessario (infierire)
Riassumendo quindi non è vero che non ci sia la possibilità di difendersi, quella di proteggere se stessi e i propri cari o le proprietà. Questi diritti sono riconosciuti e, sebbene nessuno neghi che ci sia del lavoro da fare su diversi punti, la legge riconosci ampi margini di difesa al cittadino onesto che, alle strette, è costretto suo malgrado a provvedere in prima persona.
Ma questi limiti vanno conosciuti e bisogna sapere bene cosa è permesso fare e cosa no, così da rimanere sempre nel giusto e nel legale, senza cedere in inutili incivili eccessi (reali e verbali) e senza farci prendere in giro da chi vuole farci credere che si viva nel peggiore dei far-west o da chi vuole suggerirci condotte troppo remissive.
Links
- http://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/la-legittima-difesa-art-52-del-codice-penale.asp
- http://www.earmi.it/diritto/faq/sintesi_2017.pdf