A nulla valgono le argomentazioni che spesso si leggono a tal proposito in rete o sui forum. La legge la pensa diversamente. Esiste un'unico aspetto "positivo": sono previste per questo caso tutte le attenuanti generiche e quelle del caso di lieve entità. Ma non vale comunque la pena corre un rischio inutile. Vediamo i dettagli del caso...
Il caso
Il Signor "Omissis" (così chiamato per rispettarne la privacy) veniva fermato per un controllo di polizia una sera al ritorno dalla pizzeria. Nel suo vano portaoggetti veniva ritrovato un coltellino svizzero. "Omissis" dichairava che gli serviva per aprire una bustina di medicinale che doveva assumere, ed anche per aggiustare una cassa dello stereo che non funzionava bene.
E' stato per questo condannato al 20 gironi di reclusione e 100 euro di ammenda.
"Omissis" fa ricorso, richiedendo che gli venga riconoscituo :
- che il fatto è "di lieve entità" (cosa che evita i 20 gironi di carcere)
- che la natura del coltellino è tale per cui, essendo potenzialmente utile ogni giorno, fosse essa stessa giustificato motivo
La cassazione ha accettato la prima richiesta ma non la seconda. Ha quindi confermando il porto abusivo non giustificato, l'ammenda di 100 euro, ma concedendo le attenuanti per "fatto di lieve entità".
Con la sentenza del 20/12/2011, la Corte di appello di Catanzaro [PDF] chiarisce alcuni punti (forse in modo un po' rigido) alle diatribe sui coltellini svizzeri. Come sappiamo la sentenza della cassazione è inappellabile.
Cosa è certo
Qui sotto una raccolta, per punti, delle affermazioni chiare e precise della sentenza, a cui non si posso applicare interpretazioni di sorta.
- il multitool o coltellino svizzero (d'ora in avanti "strumento") è considerato arma impropria
- in particolare è ritenuta arma da punta e da taglio
- avere lo strumento con se (porto) viola l'articolo 4 della legge 110 del 18 aprile 1975
- avere lo strumento nel vano portaoggetti è assimilato al porto perchè immediatamente disponibile
- le necessità generiche non valgono come giustificato motivo (aggiustare la cassa dello stereo dell'auto o aprire una bustina di medicinale)
- la "natura dello strumento", che lo porta ad essere utilissimo in molti frangenti di ogni giorno, non costituisce motivo giustificato
Pochi gli aspetti positivi:
- la corte ha ritenuto applicabili le attenuanti generiche
- la corte ha ammesso le attenuanti per "fatto di lieve entità", per cui si deve pagare l'ammenda di 100 euro ma scontare la pena carceraria
- tuttavia queste attenuanti dovranno essere rivalutate e verificate dal giudice (e quindi non è certo che verranno alla fine concesse)
Links: